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Normativa Nautica

Lepanto Marine fornisce servizio di Rimessaggio per imbarcazioni a Peschiera e Desenzano del Garda.

Normativa Patenti, Dotazioni, Regolamenti Nautici e Sicurezza a bordo

Le unità da diporto, con o senza marcatura CE, devono tenere a bordo i seguenti documenti:

I natanti a remi e a vela, quando navigano per diporto o in attività di pesca sportiva, devono avere a bordo (anche se non previsti dalla legge) soltanto i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.

I natanti a motore, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

la dichiarazione di potenza del motore ovvero il certificato d’uso del motore (quest’ultimo è stato soppresso), sia per i motori fuoribordo che entrobordo. Sul documento sono indicate la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata per determinare l’eventuale obbligo della patente nautica, nonché il consumo orario;

la polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 774.685 euro) per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. I contrassegno del certificato va esposto e posizionato in un punto ben visibile;

La patente nautica in corso di validità (il pagamento del bollo annuale è stato soppresso). La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 40,8 CV, pari a 30 KW, o la cilindrata supera i 750 cc. se a carburazione a due tempi, i 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta, 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo, 2.000 cc. se diesel nonché quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa ovvero per condurre le moto d’acqua;

Nel caso vi sia a bordo un Vhf (è obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa) devono essere tenuti a bordo:

1. certificato limitato di Rtf dell’operatore (si consegue senza esame e non è soggetto a scadenza o a bollo);

2. licenza di esercizio Rtf (rilasciata, in virtù della nuova legge sulla nautica, direttamente dall’Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, avente la giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato).

Per i natanti costruiti in serie deve essere tenuto a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità (originale o copia autenticata). Su tale certificato sono indicati: la specie di navigazione cui l’unità è abilitata; la potenza massima (e la massa) del motore installabile a bordo; il numero delle persone trasportabili, sempre più favorevole rispetto a quello stabilito dal regolamento di sicurezza per le unità non omologate (3 persone fino a m. 3,50, 4 persone fino a m. 4,50, 5 persone fino a 6 m., 6 persone fino a m. 7,50, se superiore 7 persone).

Per navigare fino a 12 miglia dalla costa i natanti oltre ai documenti sopra menzionati, devono avere a bordo uno dei seguenti documenti attestanti l’idoneità:

il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore dai quali risulta che l’unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre sei miglia dalla costa);

l’estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall’ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite;

una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.

Nota: i natanti con marchio CE non hanno più l’obbligo di avere a bordo il “manuale del proprietario”

Le imbarcazioni, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

la licenza di navigazione (non va sottoposta ad alcun visto periodico);

la dichiarazione di potenza o il certificato d’uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);

la polizza di assicurazione (sempre obbligatoria: il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso) il contrassegno del certificato va esposto;

il certificato di sicurezza in corso di validità (le annotazioni di sicurezza riportate sulla licenza sono valide fino alla loro scadenza);

licenza di esercizio RTF (obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo). Il documento non ha scadenza.

Nota: nel documento sono indicati oltre gli elementi di individuazione dell’unità ed il nominativo internazionale anche il tipo di apparato VHF installato a bordo autorizzato.

certificato limitato Rtf (si consegue senza esame) – non ha scadenza;

patente nautica, in corso di validità, quando prescritta (la tassa annuale è stata soppressa);

Note:

La tassa di stazionamento è stata soppressa per tutte le unità da diporto;

Sullo scafo delle unità CE è apposta la targhetta del costruttore nella quale sono indicati la categoria di progettazione (A, B, C o D), la portata massima consigliata in kg. e il numero massimo delle persone trasportabili. Ulteriori notizie riguardanti l’utilizzazione dell’unità sono riportate nel “Manuale del proprietario” che è consegnato dal costruttore al proprietario al momento dell’acquisto.

Nel caso venga installato un motore ausiliario, questi deve essere munito della dichiarazione di potenza o del certificato d’uso e di una polizza di assicurazione autonoma. I motori installati a bordo delle unità da diporto di qualsiasi potenza devono avere una propria copertura assicurativa.

Per la navigazione tra i porti nazionali, i documenti possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.

Abilitazione alla navigazione

Le unità con il marchio CE, in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alle seguente specie di navigazione:

  • Categoria A: senza alcun limite;
  • Categoria B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
  • Categoria C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
  • Categoria D: per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,3 metri.

Nota: per misurare la forza del vento si usa la scala Beaufort. Per altezza significativa dell’onda s’intende l’altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze d’onda osservate in un dato periodo. La valutazione degli elementi meteo-marini è fatta dallo skipper che si assume anche la responsabilità di impiegare l’unità nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, secondo le istruzioni riportate nel manuale del proprietario.

Navigazione con i tender

I natanti da diporto a motore fino a 10 metri (la lunghezza di tali unità è stata allineata, dalla legge di riforma della nautica, a quelle a vela), quando utilizzate come “tender” devono riportare sullo scafo la sigla e il numero d’iscrizione (es. tender to GE 100D). Nel corso della navigazione entro un miglio dalla costa o dall’unità-madre, se si trova al largo, a bordo è obbligatorio avere solo le cinture di salvataggio e il salvagente anulare con cima, con esclusione delle altre dotazioni. Il tender deve essere munito della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d’uso (valido anche dopo la soppressione) e della polizza di assicurazione, obbligatoria, dopo la riforma della nautica, per tutti i motori installati a bordo (il limite di esenzione dei tre cavalli fiscali è stato soppresso)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO  DELLE IMBARCAZIONI
E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d’acqua

  • 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
  • 1 salvagente anulare con cima
  • Navigazione entro i 300 metri dalla costa

nessuna dotazione


Navigazione entro 1 miglio dalla costa

  • 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
  • 1 salvagente anulare con cima
  • 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio “CE”)
  • estintori (solo barche senza marchio “CE”)

Navigazione entro le 3 miglia dalla costa

  • 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
  • 1 salvagente anulare con cima
  • 1 boetta fumogena
  • 2 fuochi a mano a luce rossa;
  • fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto);
  • segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile);
  • 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio “CE”)
  • estintori (solo barche senza marchio “CE”)

Navigazione entro le 6 miglia dalla costa

  • 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo;
  • 1 salvagente anulare con cima
  • 1 boetta luminosa;
  • 2 boette fumogena
  • 2 fuochi a mano a luce rossa;
  • 2 razzi a paracadute a luce rossa;
  • fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto);
  • segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile);
  • 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio “CE”)
  • estintori (solo barche senza marchio “CE”)

Navigazione entro le 12 miglia dalla costa

  • zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo);
  • 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo;
  • 1 salvagente anulare con cima
  • 1 boetta luminosa;
  • 2 boetta fumogena
  • bussola e tabella di deviazione (quest’ultima solo per imbarcazioni);
  • 2 fuochi a mano a luce rossa
  • 2 razzi a paracadute a luce rossa
  • fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
  • segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
  • 1 apparato Vhf
  • 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio “CE”)
  • estintori (solo barche senza marchio “CE”)

Navigazione entro le 50 miglia dalla costa

  •  zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)
  • 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
  • 1 salvagente anulare con cima
  • 1 boetta luminosa
  • 2 boetta fumogena
  • bussola e tabella di deviazione (quest’ultima solo per imbarcazioni)
  • 1 orologio
  • 1 barometro
  • 1 binocolo
  • cassetta pronto soccorso
  • carte nautiche della zona di navigazione
  • strumenti di carteggio
  • 3 fuochi a mano a luce rossa
  • 3 razzi a paracadute a luce rossa
  • fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
  • segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
  • 1 apparato Vhf
  • 1 riflettore radar
  • 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio “CE”)
  • estintori (solo barche senza marchio “CE”)

Navigazione senza alcun limite dalla costa

  •  1 Epirb
  • zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)
  • 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
  • 1 salvagente anulare con cima
  • 1 boetta luminosa
  • 2 boetta fumogena
  • bussola e tabella di deviazione (quest’ultima solo per imbarcazioni)
  • 1 orologio
  • 1 barometro
  • 1 binocolo
  • carte nautiche della zona di navigazione
  • strumenti di carteggio
  • 4 fuochi a mano a luce rossa
  • cassetta pronto soccorso
  • 4 razzi a paracadute a luce rossa
  • fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
  • segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
  • 1 apparato Vhf
  • 1 riflettore radar
  • 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio “CE”)
  • estintori (solo barche senza marchio “CE”)

Fanali Regolamentari

  • le unità a motore di lunghezza inferiore ai 12 m possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l’orizzonte e i fanali laterali;
  • le unità a motore inferiori ai 7 m e con velocità non superiore ai 7 nodi possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l’orizzonte;
  • le unità a vela o a remi inferiori ai 7m possono avere a bordo una torcia elettrica, o un fanale a luce bianca da mostrare in tempo utile per prevenire l’abbordaggio.

Estintori

EstintoreGli estintori utilizzati a bordo delle unità da diporto devono essere di tipo omologato. Non è richiesta la visita periodica. L’estintore comunque deve essere conservato in buono stato di manutenzione e, se è presente l’indicatore, deve trovarsi nella posizione di carico (zona verde).

 

  • Estintori per natanti e imbarcazioni abilitate a navigare entro le 6 miglia
  • Con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp: 1 estintore da13B
  • Con motore di potenza fra i 25 e i 200 hp: 1 estintore da 21B
  • Con motore con potenza superiore ai 200 hp: 1 estintore 34B
  • Estintori per imbarcazioni abilitate a navigare fino alle 12 miglia/senza limiti dalla costa e per navi da diporto

 

Con potenza dell’apparato motore inferiore a 25 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 13B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza dell’apparato motore da 25 a 100 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza dell’apparato motore da 100 a 200 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintor1 da 13B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza dell’apparato motore dai 200 ai 400 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B e 1 da 13B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza dell’apparato motore dai 400 ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 34B e 1 da 21B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza superiore ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 34B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Specifiche – Nell’estintore la classe alfabetica (A, B, C, D) indica la classe di fuoco che lo strumento è; idoneo a spegnere; per esempio la lettera “B” indica fuochi derivanti da liquidi infiammabili, come benzine, olii, nafta, kerosene etc. Il numero che precede la lettera, invece, indica la capacità; estinguente dell’estintore. Sulle unità; da diporto possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi di fuoco A o C purchÈ omologati anche per la classe di fuoco B.

 


Cassetta dei medicinali

Cassetta Primo SoccorsoLa cassetta dei medicinali è obbligatoria a bordo delle imbarcazioni abilitate a navigare “entro 50 miglia” e “senza alcun limite” dalla costa. Il contenitore deve essere di materiale rigido, galleggiante e a chiusura stagna. Ecco il minimo dei medicinali che devono essere tenuti a bordo.

  • 1 flacone di disinfettante per uso esterno a base di ammonio quaternario da 250 cc;
  • 1 flacone in vetro scuro di ammoniaca;
  • 5 confezioni di bende in varie misure;
  • 1 confezione di cerotto adesivo;
  • 1 confezione di cerotti medicati;
  • 1 pacco da 250 grammi di cotone idrofilo;
  • 1 forbice comune;
  • 1 confezione di garza idrofila compressa, in varie misure;
  • 1 confezione di garza vaselinata compressa, in varie misure;
  • 1 laccio emostatico;
  • 1 confezione di stecche per fratture;

 

Per ulteriori informazioni visitate il sito Bolina

In data 18/03/2009 è stata emanata la circolare informativa con valore immediato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sull’impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento.

Di seguito vi riportiamo i passaggi principali:

Gli unici dispositivi consentiti sulle unità con immatricolazione/certificato succesivo al 18/03/2009 sono quelli relativi alla marcatura ISO 12402 (100N – 150N – 275N)

La galleggiabilità minima delle cinture di salvataggio da utilizzare è in funzione della distanza di navigazione dalla costa:

  • da 300 metri fino a 6 miglia 100 N loghetto_100N
  • oltre le 6 miglia 150 N loghetto_150N

Si precisa che le cinture oggi già presenti a bordo (cioè quelle con marcature EN 395) possono essere mantenute in uso purchè rispettino la galleggiabilità minima in relazione alla distanza della navigazione dalla costa.

I dispositivi marcati SOLAS MED per essere utilizzati a bordo di unità da diporto devono rispondere alle direttive emendate dalla MSC.200(80) e successivi emendamenti

Con successiva circolare n. 10289 in data 26 giugno 2009 la predetta Direzione Generale, a chiarimento della circolare del 18/03/2009 ha ribadito che le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento realizzati in conformità alla precedente norma tecnica (EN 395, EN 396, EN 399), già presenti a bordo delle unità da diporto, conservano la propria validità nel rispetto dei limiti e dei requisiti prestazionali stabiliti dalla detta circolare.

Scarica la Corcolare

Quando è necessaria la Patente Nautica

La patente nautica abilita al comando e alla condotta delle unità da diporto. E necessaria nei seguenti casi:

• Per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa.

• Per comandare unità a motore, a vela con motore ausiliario o motovelieri che abbiano un motore superiore a 40,8 cavalli (30 Kw) o con una cilindrata superiore a:

– 750 cc se a carburazione a due tempi;

– 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;

– 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;

– 2.000 cc se diesel.

• Per condurre unità adibite allo sci nautico.

• Per condurre gli acquascooter e mezzi simili.

• Per condurre unità da diporto superiori ai 24 m (occorre la patente per navi da diporto).

Avvertenze: una sentenza della magistratura ha precisato che chi governa (timona) una barca non deve necessariamente avere la patente nautica, l’importante è che a bordo ci sia una persona munita di regolare abilitazione che si assuma la responsabilità del comando e coordini le operazioni relative alla navigazione.

Tipi di patente nautica

Ci sono tre categorie di patente nautica:

  • – Categoria A: per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
  • – Categoria B: per il comando delle navi da diporto;
  • – Categoria C: per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

Le patenti abilitano per:

• la navigazione entro 12 miglia dalla costa;

• la navigazione senza alcun limite dalla costa.

Età minima

L’età minima per condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:

  • • 23 anni: per condurre navi da diporto;
  • • 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente;
  • • 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
  • • 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.

Bollo per la patente

Il bollo per la patente nautica è stato abolito con la legge Finanziaria del 2000 (Titolo II – Art. 11).

Validità

Le patenti hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio; questo periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il sessantesimo anno d’età. La convalida può essere presentata anche prima della scadenza, in questo caso la durata decorre dalla data di convalida

Portatori di handicap

Per i portatori di handicap è stata istituita la patente di categoria “C”, che abilita direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. Il regolamento per la patente nautica n. 146/08 in questi casi prevede che i patentati dovranno essere accompagnati a bordo da almeno un’altra persona di almeno 18 anni d’età, anche senza patente, ma idonea a svolgere le manovre per la conduzione del mezzo e a intervenire per eventuali recueri in mare. La barca utilizzata, inoltre, deve essere equipaggiata con un dispositivo elettronico in grado di consentire in caso di caduta in mare, l’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori. L’accertamento dei requisiti fisici o psichici è demandato alle aziende sanitarie locali o a commissioni mediche locali. In relazione al tipo di handicap possono proporre termini ridotti di validità per la patente in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

Sanzioni

La condotta di unità da diporto senza patente è stata depenalizzata. La sanzione prevista va dai 2.066 agli 8.263 euro. Condurre un’unità da diporto con la patente scaduta, invece, comporta una sanzione dai 207 ai 1.033 euro.

Barche con marchio “CE”

Targhetta CELe unità da diporto marcate “CE” (natanti, imbarcazioni e navi) sono suddivise dalla legge in quattro categorie di progettazione: A, B, C, D. La categoria di appartenenza è riportata su una targhetta di metallo attaccata allo scafo. In relazione a ciascuna categoria le unità sono abilitate per una determinata navigazione, per la quale non si tiene conto della distanza dalla costa, ma solo delle condizioni del vento e del mare:

  • categoria A: navigazione senza alcun limite;
  • categoria B: navigazione d’altura, ovvero con vento fino a forza 8 e onde con altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
  • categoria C: navigazione litoranea, ovvero con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
  • categoria D: navigazione in acque protette, ovvero con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino ai 0,5 metri.

Non sono previsti limiti di navigazione espressi in miglia di distanza dalla costa.


Barche senza marchio “CE”

– Natanti

• Possono navigare entro le 6 miglia dalla costa, eccetto le seguenti unità: jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, acquascooter e scafi a vela con superficie velica che non supera i 4 mq, che possono navigare entro 1 miglio dalla costa (salvo diverse disposizioni dell’autorità marittima).

• Possono navigare entro le 12 miglia dalla costa i natanti omologati per la navigazione senza alcun limite, o se riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato. In questo caso, copia del documento deve essere tenuta a bordo. Ai fini della navigazione entro le 12 miglia è valido anche l’estratto del Rid (Registro Imbarcazioni Diporto) rilasciato alle “ex imbarcazioni” cancellate dai registri marittimi; nell’estratto deve risultare che lo scafo era idoneo a navigare senza limiti dalla costa;

– Imbarcazioni

• possono essere abilitate alla navigazione entro le 6 miglia dalla costa nella acque marittime;

• possono essere abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa nelle acque marittime e in quelle interne;

Fascia costiera

L’attraversamento e la navigazione nella fascia costiera con le unità da diporto, sono disciplinati dalle ordinanze delle autorità marittime locali. Di solito la navigazione è proibita entro i 200-300 metri dalla riva, in specifiche ore del giorno, o stabilmente. Si consiglia di consultare le ordinanze locali prima di mettersi in navigazione.

Navigazione oltre le 12 Miglia con Natanti marchiati CE

nave da guerra Il nuovo codice della nautica da diporto (Decreto Legislativo n. 171 del 2005) stabilisce che i natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza. E’ bene però ricordare che qualora si navighi in acque internazionali, dato che i natanti non sono muniti dei documenti che ne identifichino la nazionalità, possono essere sottoposti a controlli da parte di navi militari degli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Montego Bay, cui spetta l’opera di polizia della navigazione. La convenzione di Montego Bay ha stabilito che le navi di qualsiasi tipo, oltre le 12 miglia dalla costa, sono sotto la sovranità dello Stato di cui battono bandiera. Un natante, per il fatto stesso di non essere immatricolato, non ha bandiera e sarebbe, percio’, soggetto alla sovranita di qualsiasi Stato e delle sue navi da guerra, pertanto potrebbe legittimamente essere fermato da qualsiasi nave da guerra straniera e dovrebbe subire l’inchiesta di bandiera nonchè sottostare a qualsiasi accertamento da essa disposto. Diverso il caso in cui un natante, tenendosi entro le 12 miglia, raggiunge le acque territoriali di un altro Paese, che è permesso e non necessita di alcuna autorizzazione da parte dello stato Italiano.

NUMERO PERSONE TRASPORTABILI SULLE IMBARCAZIONI E SUI NATANTI

Per i natanti e le imbarcazioni “CE”

il numero delle persone trasportabili è definito dal costruttore e riportato nella “targhetta del costruttore” apposta sullo scafo e nel “manuale del proprietario” che i natanti non devono più avere a bordo.

Per le imbarcazioni il numero delle persone è quello annotato sulla licenza di navigazione.

Il numero delle persone trasportabili sui natanti – non CE – è determinato come segue:

A – Per i natanti prototipi – non omologati:

  • per una lunghezza f.t. fino a m 3,50 : 3 persone;
  • per una lunghezza da m 3,51 a m 4,50: 4 persone;
  • per una lunghezza da m 4,51 a m 6,00: 5 persone;
  • per una lunghezza da m 6,01 a m 7,50: 6 persone
  • per una lunghezza superiore a m 7,50: 7 persone.

B – Per i natanti di serie – omologati: 

il numero delle persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione rilasciato dall’ente tecnico che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuto a bordo (in originale o in copia autenticata) quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello stabilito alla precedente lettera A.

Ai fini della sicurezza della navigazione, per i natanti (omologati e non omologati) che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

PRATICA DELLO SCI NAUTICO

Lo sci nautico, in Italia, può essere praticato secondo precise norme di legge nazionali e subordinatamente regionali e provinciali. Vediamo sinteticamente e per sommi capi quali sono le norma che regolano la pratica di questo sport a livello amatoriale/diportistico e per conto terzi. Vedremo successivamente e separatamente il rapporto tra queste ” norme” ed i regolamenti Federali.

Le leggi nazionali regolano specificatamente la pratica dello sci nautico.

La pratica dello sci nautico a livello nazionale è disciplinata nel seguente modo :

Codice della Navigazione

D.M. 26.1.1960 : pratica in acque marittime

Tipi base di sci nautico

Lo sci nautico può essere praticato :

  • per diporto (non a fine di lucro)
  • per conto terzi ( a fine di lucro)

a scopo agonistico (scuola, allenamento, competizione) secondo le varie specialità previste in sede nazionale ed internazionale ( discipline classiche, piedi nudi, velocità, wakeboard ) in base ai regolamenti emanati dalla federazione nazionale (FISN) concordi ai regolamenti internazionali ( I.W.S.F.) .

Dove può essere praticato lo sci nautico.

Lo sci nautico può essere praticato:

  • in acque marittime purchè non siano porti di qualsiasi tipo, miticolture o allevamenti ittici dai quali si deve stare ad una distanza non inferiore a 400 metri;
  • in lagune ove non esistano allevamenti ;
  • in acque interne quali bacini idrici naturali od artificiali ( laghi ,cave o altri bacini artificiali); per quanto concerne bacini artificiali realizzati con dighe – in genere – non viene concessa autorizzazione alla navigazione per ragioni di invaso e svaso e quindi della loro possibile pericolosità : comunque questo è da accertare caso per caso ;
  • in entrambe le acque marittime ed interne lontano dalle zone di balneazione predefinite e dalle rotte di unità di servizio pubblico;
  • in base a condizioni meteorologiche ottimali;
  • nelle ore diurne in orari determinati, suscettibili di riduzione in base a
  • disposizioni regionali e provinciali;
  • con partenza dello sciatore a distanze prefissate dalla costa, lontano da zone di balneazione;
  • con partenza ed arrivo dell’unità in corridoi segnalati ed a velocità ridotta;
  • con gli sciatori a bordo;
  • in aree predeterminate per l’attività agonistica di scuola ed allenamento,
  • in aree stabilite e temporaneamente vietate alla navigazione, per le competizioni
  • in acque cosidette private (cave).

Unità che possono praticare lo sci nautico a scopo di diporto.

Qualsiasi unità da diporto a motore – natante ed imbarcazione – avente le seguenti caratteristiche:

motore sia di tipo fuoribordo che entrofuoribordo o entrobordo, di potenza consona alla pratica di questo sport e comunque avente valore di potenza rispondente alle norme CE o a quelle RINA se l’unità è stata costruita precedentemente al 15.6.1998

munita di sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso ritenuto idoneo dalla Autorità competente o di tipo omologato o certificato da Ente autorizzato munita di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore.

Nel caso di imbarcazioni, cioè di unità da diporto che hanno una lunghezza massima superiore a 7,50 m, iscritte nei R.I.D. ( Registri Imbarcazioni da Diporto) l’abilitazione alla pratica dello sci nauti deve risultare sul documento identificativo dell’unità stessa. Quando questo tipo di unità naviga in acque interne ove non è obbligatoria la immatricolazione – si paga solo la tassa di stazionamento – deve essere attrezzata in conformità a quanto previsto al punto 3) per quanto concerne il sistema di traino. Questo può essere controllato dalla Autorità preposta e ,se non rispondente alle norme, si incorre in sanzione. Se l’unità viene utilizzata in acque marittime deve venire immatricolata. Unità del tipo natante, cioè inferiori a 7,50 m e quindi non soggette ad immatricolazione sia che navighino in acque marittime che interne, debbono avere caratteristiche ed attrezzatura specifica conformi a quelle elencate al punto 3) e pure soggette a controllo.

Unità che possono praticare lo sci nautico per conto terzi.

Anche per la pratica di questa attività commerciale si devono impiegare unità costruite per diporto ed aventi dotazioni e caratteristiche previste per il traino (vedi punto 3 ed allegato 7 – art. 6 – comma 1) cliccabile Necessita però l’iscrizione negli appositi registri come da prassi prevista per il rilascio della licenza di esercizio dell’attività. L’esistenza di attrezzatura per la pratica dello sci nautico conforme risulta annotata sul documento.

Dispositivi di traino.

Il D.M. 26.1.1960 , modificato con D.M. 15.7.1974 (vedi allegato 2 ) redatto dopo aver conosciuto il parere della F.I.S.M. ( vedi premessa ultima frase) viene precisato che le attrezzature di traino debbono essere approvare dalla competente autorità. In commercio esistono :

  • asta per traino sci nautico , altezza 120 cm – diametro 4 cm , conforme a norme RINA , ( dichiarazione 11/710/88 DIP del 6.12.88) ;
  • moschettone di sicurezza per sci nautico completo di cimetta di sgancio (conforme a norme D.M. 4/2/60 e succ);
  • specchietto retrovisore a norme ( collaudo RINA n° 290/88).

Abbiamo riportato, come esempio , le certificazioni rilasciate per questi accessori ad una nota ditta di accessori nautici. In commercio esistono anche altri dispositivi di traino quali triangoli dotati o no di galleggiante o anelli di traino : ma tutti questi accessori non sono omologati . Il non avere la omologazione vuol dire che questi dispositivi non sono sicuri : possono facilmente consentire al cavo di traino di impigliarsi nell’elica o non consentire uno sgancio rapido dello sciatore. Sono quindi da scartare a priori. Parimenti non è da ridurre, magari per ragioni estetiche, l’asta di traino. E’ provato che una cima di traino agganciata ad una asta “ridotta” può facilmente impigliarsi nell’elica. La F.I.S.N. avendo dato il suo parere nella stesura di questo D.M. ha approvato di conseguenza i dispositivi summenzionati. Nelle attività che la stessa autorizza debbono obbligatoriamente essere applicate e rispettate le norme di legge ed i regolamenti relativi che debbono rispecchiarsi nei regolamenti Federali pur con le eccezioni originate dalla attività sportiva.

Requisiti per poter condurre una unità adibita a sci nautico.

Il D.M. 26,1.1960 n° 29 modificato con D.M. 15.7.1974 n°283 che regola lo sci nautico nelle acque marittime ed il D. 20.7.1994, n° 550 che lo regola nelle acque interne, rispettivamente agli art.”2 – comma a) e art. 1 comma a) precisano che una unità esercitante il traino per sci nautico deve essere condotta da persona abilitata lla conduzione di unità a motore (fuoribordo, entrofuoribordo, entrobordo). Inoltre il conduttore deve essere assistito da persona esperta del nuoto incaricata di servire il varo e di sorvegliare lo sciatore nautico. Nel caso di scuole di sci nautico l’assistente presente a bordo deve essere munito di brevetto di marinaio e bagnino rilasciato dalla Società di salvamento nazionale (D.20.7.1994, n° 550 -art.4 – comma 1 ) Vedremo successivamente quali sono le disposizioni di legge che regolano l’esercizio delle scuole di sci nautico.

Persone imbarcabili e sciatori trainabili.

Le persone imbarcabili ed ora anche il relativo bagaglio – come stabiliscono le norme CE – sono determinati in sede di omologazione ( per unità costruite precedentemente al 15.6.1998) o di certificazione. In base alla norme summenzionate ogni persona viene considerato che abbia una massa media di 75 kg . Le norme di omologazione calcolavano solamente le persone: eventuale bagagli andava in detrazione alla massa totale risultante dal numero delle persone indicate per 75. Le norme CE, nel valore della massa che risulta nel documento specifico di ogni unità comprende persone più bagaglio : viene calcolato in ragione di 75 kg per persona e 15 kg per il bagaglio per un totale unitario di 90 kg. Valori superiori sono applicati solo per unità classificate imbarcazioni ma aventi una lunghezza massima superiore a quello delle unità solitamente impiegate nel nostro sport. In base a quanto sopra esposto è facile poter controllare le persone normalmente imbarcabili. Nel caso dello sci nautico diportistico a bordo debbono esserci obbligatoriamente conduttore ed osservatore e tante persone quanto può imbarcarne l’unità, bagagli inclusi. Per legge non possono essere trainati più di 2 sciatori per volta. Nel caso di traino per conto terzi a bordo il tutto viene regolato del D.M. del 27.8.1955 pubblicato sulla G.U. n° 221 del 24.9.1955 ( vedi appendice del D.M. 14.6.1988 – allegato 5). I valori suindicati riferentesi a persone imbarcabili e bagaglio, verranno ripresi in altro caso inerente una particolarità specialità di sci nautico.

Norme da rispettare nella pratica dello sci nautico.

I Decreti che già abbiamo menzionato nei punti precedenti prevedono anche specifiche condizioni da rispettare nell’espletamento della pratica dello sci nautico e come si debbono comportare gli altri diportisti quando si trovano nelle vicinanze di unità che traina uno sciatore. E’ proibito, a norma di legge, da parte di qualsiasi unità da diporto o professionale, sia a vela di qualsiasi tipo che a motore , l’attraversamento durante le ore ed i periodi assegnati all’attività di sci nautico ( scuole ed allenamento o conto terzi) delle aree assegnate per questo sport e delimitate con apposite boe . Tali aree vengono indicate ed individuate da ordinanza emessa dall’Autorità locale competente ( Regione ,Provincia o C.P.) e tutti i naviganti hanno il dovere e l’obbligo di prenderne conoscenza e rispettarle. Per quanto concerne l’attività di sci nautico libero, ( diretta o per conto terzi) sono da rispettare le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti e particolarmente :

  • distanza da unità a sciatore NON inferiore a 12 metri ;
  • ogni altra unità deve mantenere una distanza laterale da una unità che traina uno sciatore di sicurezza non inferiore a 50 metri ;
  • è assolutamente vietato a qualsiasi unità seguire una unità trainante uno sciatore a distanza inferiore a quella di sicurezza, nonchè intersecarne la scia ad una distanza inferiore a 50 metri;
  • non è consentito il traino di più di 2 (due) sciatori per volta.

In ogni caso l’attività di sci nautico in mare per conto proprio e per conto terzi è consentita solamente nel rispetto degli art. 1 e 2 del D.M. 26.1.60 n. 29 e D.M. 30.3.74 n. 283. Parimenti nelle acque interne è da rispettare quanto stabilito dal D. 20.7.1994, n° 550 , art. 1 . In questo al comma h) vengono specificate le norma da rispettare nelle fasi di partenza ed arrivo. Norme particolari per la pratica e l’attuazione di questo sport possono venir emanate dalle Regioni e Provincie in accordo ai Comuni che insistono sugli specchi d’acqua presi in considerazione per eventualmente limitare questa ed altre attività sportive.

Concessione di campi, corridoi , ecc. per scuola ed allenamento.

Il D. 20.7.1994, n° 550 all’art. 4 precisa che sono richiedibili aree lacuali per l’installazione di impianti fissi : campi di slalom, trampolini di salto, corridoi di e uscita ed entrata, ecc. e la procedura da seguire. Tenere presente che dette installazioni debbono rispettare quanto stabilito all’art. 4 comma 2) e 3).

Dotazioni di bordo per la pratica sci nautico.

Oltre alle dotazioni previste per legge durante la navigazione nelle acque marittime od in quelle interne, viene prescritto per la pratica dello sci nautico che a bordo della unità siano disponibili:

  • la cassetta di pronto soccorso
  • un salvagente per ciascuno degli sciatori. Al proposito si consiglia che lo sciatore indossi il giubbetto di salvataggio ,meglio se del tipo previsto appunto per sci nautico.

Si rammenta l’utilità di disporre a bordo anche del salvagente anulare con regolare cima già collegata, da tenere, in ogni caso, a portata di mano.

Wakeboard : unità e relativa attrezzatura di rimorchio.

Questa nuova specialità dello sci nautico è entrata nella pratica corrente . Vengono utilizzate unità da diporto attrezzate per sci nautico ma aventi dispositivi particolari per quanto concerne il traino e la creazione di una larga scia. Si utilizzando infatti attrezzature di rimorchio “alte” e unità da diporto zavorrate a poppa per ottenere scie idonee alla pratica di questa specialità. Sono state sinora impiegate attrezzature mobili – aste controventate a prua dell’unità – da innestare sulle normali aste di traino. L’appesantimento delle unità viene ottenuto mediante, in genere, zavorra liquida – acqua – in contenitore posto a poppa che dovrebbero essere solidamente fissato e la cui massa totale non dovrebbe superare quella ammessa per la specifica unità detratte le masse di conduttore, osservatore ed eventuale secondo sciatore. La massa liquida pero è soggetta a spostamenti se il contenitore non è raso, particolarmente in virata : necessitano quindi contenitori idonei In ogni caso è bene che il conduttore tenga conto di questo sbilanciamento, strettamente collegato alla massa liquida che si muove ed al raggio di virata. Attualmente queste attrezzature non sono state assoggettate a controllo e omologazione da parte delle Autorità italiane. Questo in attesa di regolamentazione CE che è in corso di studio. Nuove unità sono state però recentemente immesse sul mercato. Sono dotate di un roll-bar specifico che consente un migliore aggancio, soprattutto in sicurezza, dello sciatore : ma anche queste non sono omologate e riconosciute dalla Autorità preposta. Parimenti dicasi per la zavorratura delle unità, ancorchè ci si avvii ad impiegare carene idonee che non richiedano questo se non in misura limitata. Tutto però è ancora in attesa di disposizioni che verranno emanate in sede CE.

 

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