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Le unità da diporto, con o senza marcatura CE, devono tenere a bordo i seguenti documenti:
I natanti a remi e a vela, quando navigano per diporto o in attività di pesca sportiva, devono avere a bordo (anche se non previsti dalla legge) soltanto i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.
I natanti a motore, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:
la dichiarazione di potenza del motore ovvero il certificato d’uso del motore (quest’ultimo è stato soppresso), sia per i motori fuoribordo che entrobordo. Sul documento sono indicate la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata per determinare l’eventuale obbligo della patente nautica, nonché il consumo orario;
la polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 774.685 euro) per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. I contrassegno del certificato va esposto e posizionato in un punto ben visibile;
La patente nautica in corso di validità (il pagamento del bollo annuale è stato soppresso). La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 40,8 CV, pari a 30 KW, o la cilindrata supera i 750 cc. se a carburazione a due tempi, i 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta, 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo, 2.000 cc. se diesel nonché quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa ovvero per condurre le moto d’acqua;
Nel caso vi sia a bordo un Vhf (è obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa) devono essere tenuti a bordo:
1. certificato limitato di Rtf dell’operatore (si consegue senza esame e non è soggetto a scadenza o a bollo);
2. licenza di esercizio Rtf (rilasciata, in virtù della nuova legge sulla nautica, direttamente dall’Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, avente la giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato).
Per i natanti costruiti in serie deve essere tenuto a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità (originale o copia autenticata). Su tale certificato sono indicati: la specie di navigazione cui l’unità è abilitata; la potenza massima (e la massa) del motore installabile a bordo; il numero delle persone trasportabili, sempre più favorevole rispetto a quello stabilito dal regolamento di sicurezza per le unità non omologate (3 persone fino a m. 3,50, 4 persone fino a m. 4,50, 5 persone fino a 6 m., 6 persone fino a m. 7,50, se superiore 7 persone).
Per navigare fino a 12 miglia dalla costa i natanti oltre ai documenti sopra menzionati, devono avere a bordo uno dei seguenti documenti attestanti l’idoneità:
il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore dai quali risulta che l’unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre sei miglia dalla costa);
l’estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall’ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite;
una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.
Nota: i natanti con marchio CE non hanno più l’obbligo di avere a bordo il “manuale del proprietario”
Le imbarcazioni, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:
la licenza di navigazione (non va sottoposta ad alcun visto periodico);
la dichiarazione di potenza o il certificato d’uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);
la polizza di assicurazione (sempre obbligatoria: il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso) il contrassegno del certificato va esposto;
il certificato di sicurezza in corso di validità (le annotazioni di sicurezza riportate sulla licenza sono valide fino alla loro scadenza);
licenza di esercizio RTF (obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo). Il documento non ha scadenza.
Nota: nel documento sono indicati oltre gli elementi di individuazione dell’unità ed il nominativo internazionale anche il tipo di apparato VHF installato a bordo autorizzato.
certificato limitato Rtf (si consegue senza esame) – non ha scadenza;
patente nautica, in corso di validità, quando prescritta (la tassa annuale è stata soppressa);
Note:
La tassa di stazionamento è stata soppressa per tutte le unità da diporto;
Sullo scafo delle unità CE è apposta la targhetta del costruttore nella quale sono indicati la categoria di progettazione (A, B, C o D), la portata massima consigliata in kg. e il numero massimo delle persone trasportabili. Ulteriori notizie riguardanti l’utilizzazione dell’unità sono riportate nel “Manuale del proprietario” che è consegnato dal costruttore al proprietario al momento dell’acquisto.
Nel caso venga installato un motore ausiliario, questi deve essere munito della dichiarazione di potenza o del certificato d’uso e di una polizza di assicurazione autonoma. I motori installati a bordo delle unità da diporto di qualsiasi potenza devono avere una propria copertura assicurativa.
Per la navigazione tra i porti nazionali, i documenti possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.
Abilitazione alla navigazione
Le unità con il marchio CE, in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alle seguente specie di navigazione:
Nota: per misurare la forza del vento si usa la scala Beaufort. Per altezza significativa dell’onda s’intende l’altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze d’onda osservate in un dato periodo. La valutazione degli elementi meteo-marini è fatta dallo skipper che si assume anche la responsabilità di impiegare l’unità nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, secondo le istruzioni riportate nel manuale del proprietario.
Navigazione con i tender
I natanti da diporto a motore fino a 10 metri (la lunghezza di tali unità è stata allineata, dalla legge di riforma della nautica, a quelle a vela), quando utilizzate come “tender” devono riportare sullo scafo la sigla e il numero d’iscrizione (es. tender to GE 100D). Nel corso della navigazione entro un miglio dalla costa o dall’unità-madre, se si trova al largo, a bordo è obbligatorio avere solo le cinture di salvataggio e il salvagente anulare con cima, con esclusione delle altre dotazioni. Il tender deve essere munito della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d’uso (valido anche dopo la soppressione) e della polizza di assicurazione, obbligatoria, dopo la riforma della nautica, per tutti i motori installati a bordo (il limite di esenzione dei tre cavalli fiscali è stato soppresso)
MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI
E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA
nessuna dotazione
Navigazione entro 1 miglio dalla costa
EstintoreGli estintori utilizzati a bordo delle unità da diporto devono essere di tipo omologato. Non è richiesta la visita periodica. L’estintore comunque deve essere conservato in buono stato di manutenzione e, se è presente l’indicatore, deve trovarsi nella posizione di carico (zona verde).
Con potenza dell’apparato motore inferiore a 25 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 13B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Con potenza dell’apparato motore da 25 a 100 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Con potenza dell’apparato motore da 100 a 200 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintor1 da 13B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Con potenza dell’apparato motore dai 200 ai 400 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B e 1 da 13B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Con potenza dell’apparato motore dai 400 ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 34B e 1 da 21B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Con potenza superiore ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 34B in prossimità; dell’apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Specifiche – Nell’estintore la classe alfabetica (A, B, C, D) indica la classe di fuoco che lo strumento è; idoneo a spegnere; per esempio la lettera “B” indica fuochi derivanti da liquidi infiammabili, come benzine, olii, nafta, kerosene etc. Il numero che precede la lettera, invece, indica la capacità; estinguente dell’estintore. Sulle unità; da diporto possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi di fuoco A o C purchÈ omologati anche per la classe di fuoco B.
Cassetta Primo SoccorsoLa cassetta dei medicinali è obbligatoria a bordo delle imbarcazioni abilitate a navigare “entro 50 miglia” e “senza alcun limite” dalla costa. Il contenitore deve essere di materiale rigido, galleggiante e a chiusura stagna. Ecco il minimo dei medicinali che devono essere tenuti a bordo.
Per ulteriori informazioni visitate il sito Bolina
In data 18/03/2009 è stata emanata la circolare informativa con valore immediato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sull’impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento.
Di seguito vi riportiamo i passaggi principali:
Gli unici dispositivi consentiti sulle unità con immatricolazione/certificato succesivo al 18/03/2009 sono quelli relativi alla marcatura ISO 12402 (100N – 150N – 275N)
La galleggiabilità minima delle cinture di salvataggio da utilizzare è in funzione della distanza di navigazione dalla costa:
Si precisa che le cinture oggi già presenti a bordo (cioè quelle con marcature EN 395) possono essere mantenute in uso purchè rispettino la galleggiabilità minima in relazione alla distanza della navigazione dalla costa.
I dispositivi marcati SOLAS MED per essere utilizzati a bordo di unità da diporto devono rispondere alle direttive emendate dalla MSC.200(80) e successivi emendamenti
Con successiva circolare n. 10289 in data 26 giugno 2009 la predetta Direzione Generale, a chiarimento della circolare del 18/03/2009 ha ribadito che le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento realizzati in conformità alla precedente norma tecnica (EN 395, EN 396, EN 399), già presenti a bordo delle unità da diporto, conservano la propria validità nel rispetto dei limiti e dei requisiti prestazionali stabiliti dalla detta circolare.
Scarica la Corcolare
Quando è necessaria la Patente Nautica
La patente nautica abilita al comando e alla condotta delle unità da diporto. E necessaria nei seguenti casi:
• Per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa.
• Per comandare unità a motore, a vela con motore ausiliario o motovelieri che abbiano un motore superiore a 40,8 cavalli (30 Kw) o con una cilindrata superiore a:
– 750 cc se a carburazione a due tempi;
– 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
– 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
– 2.000 cc se diesel.
• Per condurre unità adibite allo sci nautico.
• Per condurre gli acquascooter e mezzi simili.
• Per condurre unità da diporto superiori ai 24 m (occorre la patente per navi da diporto).
Avvertenze: una sentenza della magistratura ha precisato che chi governa (timona) una barca non deve necessariamente avere la patente nautica, l’importante è che a bordo ci sia una persona munita di regolare abilitazione che si assuma la responsabilità del comando e coordini le operazioni relative alla navigazione.
Tipi di patente nautica
Ci sono tre categorie di patente nautica:
Le patenti abilitano per:
• la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
• la navigazione senza alcun limite dalla costa.
Età minima
L’età minima per condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:
Bollo per la patente
Il bollo per la patente nautica è stato abolito con la legge Finanziaria del 2000 (Titolo II – Art. 11).
Validità
Le patenti hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio; questo periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il sessantesimo anno d’età. La convalida può essere presentata anche prima della scadenza, in questo caso la durata decorre dalla data di convalida
Portatori di handicap
Per i portatori di handicap è stata istituita la patente di categoria “C”, che abilita direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. Il regolamento per la patente nautica n. 146/08 in questi casi prevede che i patentati dovranno essere accompagnati a bordo da almeno un’altra persona di almeno 18 anni d’età, anche senza patente, ma idonea a svolgere le manovre per la conduzione del mezzo e a intervenire per eventuali recueri in mare. La barca utilizzata, inoltre, deve essere equipaggiata con un dispositivo elettronico in grado di consentire in caso di caduta in mare, l’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori. L’accertamento dei requisiti fisici o psichici è demandato alle aziende sanitarie locali o a commissioni mediche locali. In relazione al tipo di handicap possono proporre termini ridotti di validità per la patente in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
Sanzioni
La condotta di unità da diporto senza patente è stata depenalizzata. La sanzione prevista va dai 2.066 agli 8.263 euro. Condurre un’unità da diporto con la patente scaduta, invece, comporta una sanzione dai 207 ai 1.033 euro.
NUMERO PERSONE TRASPORTABILI SULLE IMBARCAZIONI E SUI NATANTI
Per i natanti e le imbarcazioni “CE”
il numero delle persone trasportabili è definito dal costruttore e riportato nella “targhetta del costruttore” apposta sullo scafo e nel “manuale del proprietario” che i natanti non devono più avere a bordo.
Per le imbarcazioni il numero delle persone è quello annotato sulla licenza di navigazione.
Il numero delle persone trasportabili sui natanti – non CE – è determinato come segue:
A – Per i natanti prototipi – non omologati:
B – Per i natanti di serie – omologati:
il numero delle persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione rilasciato dall’ente tecnico che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuto a bordo (in originale o in copia autenticata) quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello stabilito alla precedente lettera A.
Ai fini della sicurezza della navigazione, per i natanti (omologati e non omologati) che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
Lo sci nautico, in Italia, può essere praticato secondo precise norme di legge nazionali e subordinatamente regionali e provinciali. Vediamo sinteticamente e per sommi capi quali sono le norma che regolano la pratica di questo sport a livello amatoriale/diportistico e per conto terzi. Vedremo successivamente e separatamente il rapporto tra queste ” norme” ed i regolamenti Federali.
Le leggi nazionali regolano specificatamente la pratica dello sci nautico.
La pratica dello sci nautico a livello nazionale è disciplinata nel seguente modo :
Codice della Navigazione
D.M. 26.1.1960 : pratica in acque marittime
Tipi base di sci nautico
a scopo agonistico (scuola, allenamento, competizione) secondo le varie specialità previste in sede nazionale ed internazionale ( discipline classiche, piedi nudi, velocità, wakeboard ) in base ai regolamenti emanati dalla federazione nazionale (FISN) concordi ai regolamenti internazionali ( I.W.S.F.) .
Lo sci nautico può essere praticato:
Qualsiasi unità da diporto a motore – natante ed imbarcazione – avente le seguenti caratteristiche:
motore sia di tipo fuoribordo che entrofuoribordo o entrobordo, di potenza consona alla pratica di questo sport e comunque avente valore di potenza rispondente alle norme CE o a quelle RINA se l’unità è stata costruita precedentemente al 15.6.1998
munita di sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso ritenuto idoneo dalla Autorità competente o di tipo omologato o certificato da Ente autorizzato munita di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore.
Nel caso di imbarcazioni, cioè di unità da diporto che hanno una lunghezza massima superiore a 7,50 m, iscritte nei R.I.D. ( Registri Imbarcazioni da Diporto) l’abilitazione alla pratica dello sci nauti deve risultare sul documento identificativo dell’unità stessa. Quando questo tipo di unità naviga in acque interne ove non è obbligatoria la immatricolazione – si paga solo la tassa di stazionamento – deve essere attrezzata in conformità a quanto previsto al punto 3) per quanto concerne il sistema di traino. Questo può essere controllato dalla Autorità preposta e ,se non rispondente alle norme, si incorre in sanzione. Se l’unità viene utilizzata in acque marittime deve venire immatricolata. Unità del tipo natante, cioè inferiori a 7,50 m e quindi non soggette ad immatricolazione sia che navighino in acque marittime che interne, debbono avere caratteristiche ed attrezzatura specifica conformi a quelle elencate al punto 3) e pure soggette a controllo.
Anche per la pratica di questa attività commerciale si devono impiegare unità costruite per diporto ed aventi dotazioni e caratteristiche previste per il traino (vedi punto 3 ed allegato 7 – art. 6 – comma 1) cliccabile Necessita però l’iscrizione negli appositi registri come da prassi prevista per il rilascio della licenza di esercizio dell’attività. L’esistenza di attrezzatura per la pratica dello sci nautico conforme risulta annotata sul documento.
Il D.M. 26.1.1960 , modificato con D.M. 15.7.1974 (vedi allegato 2 ) redatto dopo aver conosciuto il parere della F.I.S.M. ( vedi premessa ultima frase) viene precisato che le attrezzature di traino debbono essere approvare dalla competente autorità. In commercio esistono :
Abbiamo riportato, come esempio , le certificazioni rilasciate per questi accessori ad una nota ditta di accessori nautici. In commercio esistono anche altri dispositivi di traino quali triangoli dotati o no di galleggiante o anelli di traino : ma tutti questi accessori non sono omologati . Il non avere la omologazione vuol dire che questi dispositivi non sono sicuri : possono facilmente consentire al cavo di traino di impigliarsi nell’elica o non consentire uno sgancio rapido dello sciatore. Sono quindi da scartare a priori. Parimenti non è da ridurre, magari per ragioni estetiche, l’asta di traino. E’ provato che una cima di traino agganciata ad una asta “ridotta” può facilmente impigliarsi nell’elica. La F.I.S.N. avendo dato il suo parere nella stesura di questo D.M. ha approvato di conseguenza i dispositivi summenzionati. Nelle attività che la stessa autorizza debbono obbligatoriamente essere applicate e rispettate le norme di legge ed i regolamenti relativi che debbono rispecchiarsi nei regolamenti Federali pur con le eccezioni originate dalla attività sportiva.
Il D.M. 26,1.1960 n° 29 modificato con D.M. 15.7.1974 n°283 che regola lo sci nautico nelle acque marittime ed il D. 20.7.1994, n° 550 che lo regola nelle acque interne, rispettivamente agli art.”2 – comma a) e art. 1 comma a) precisano che una unità esercitante il traino per sci nautico deve essere condotta da persona abilitata lla conduzione di unità a motore (fuoribordo, entrofuoribordo, entrobordo). Inoltre il conduttore deve essere assistito da persona esperta del nuoto incaricata di servire il varo e di sorvegliare lo sciatore nautico. Nel caso di scuole di sci nautico l’assistente presente a bordo deve essere munito di brevetto di marinaio e bagnino rilasciato dalla Società di salvamento nazionale (D.20.7.1994, n° 550 -art.4 – comma 1 ) Vedremo successivamente quali sono le disposizioni di legge che regolano l’esercizio delle scuole di sci nautico.
Le persone imbarcabili ed ora anche il relativo bagaglio – come stabiliscono le norme CE – sono determinati in sede di omologazione ( per unità costruite precedentemente al 15.6.1998) o di certificazione. In base alla norme summenzionate ogni persona viene considerato che abbia una massa media di 75 kg . Le norme di omologazione calcolavano solamente le persone: eventuale bagagli andava in detrazione alla massa totale risultante dal numero delle persone indicate per 75. Le norme CE, nel valore della massa che risulta nel documento specifico di ogni unità comprende persone più bagaglio : viene calcolato in ragione di 75 kg per persona e 15 kg per il bagaglio per un totale unitario di 90 kg. Valori superiori sono applicati solo per unità classificate imbarcazioni ma aventi una lunghezza massima superiore a quello delle unità solitamente impiegate nel nostro sport. In base a quanto sopra esposto è facile poter controllare le persone normalmente imbarcabili. Nel caso dello sci nautico diportistico a bordo debbono esserci obbligatoriamente conduttore ed osservatore e tante persone quanto può imbarcarne l’unità, bagagli inclusi. Per legge non possono essere trainati più di 2 sciatori per volta. Nel caso di traino per conto terzi a bordo il tutto viene regolato del D.M. del 27.8.1955 pubblicato sulla G.U. n° 221 del 24.9.1955 ( vedi appendice del D.M. 14.6.1988 – allegato 5). I valori suindicati riferentesi a persone imbarcabili e bagaglio, verranno ripresi in altro caso inerente una particolarità specialità di sci nautico.
I Decreti che già abbiamo menzionato nei punti precedenti prevedono anche specifiche condizioni da rispettare nell’espletamento della pratica dello sci nautico e come si debbono comportare gli altri diportisti quando si trovano nelle vicinanze di unità che traina uno sciatore. E’ proibito, a norma di legge, da parte di qualsiasi unità da diporto o professionale, sia a vela di qualsiasi tipo che a motore , l’attraversamento durante le ore ed i periodi assegnati all’attività di sci nautico ( scuole ed allenamento o conto terzi) delle aree assegnate per questo sport e delimitate con apposite boe . Tali aree vengono indicate ed individuate da ordinanza emessa dall’Autorità locale competente ( Regione ,Provincia o C.P.) e tutti i naviganti hanno il dovere e l’obbligo di prenderne conoscenza e rispettarle. Per quanto concerne l’attività di sci nautico libero, ( diretta o per conto terzi) sono da rispettare le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti e particolarmente :
In ogni caso l’attività di sci nautico in mare per conto proprio e per conto terzi è consentita solamente nel rispetto degli art. 1 e 2 del D.M. 26.1.60 n. 29 e D.M. 30.3.74 n. 283. Parimenti nelle acque interne è da rispettare quanto stabilito dal D. 20.7.1994, n° 550 , art. 1 . In questo al comma h) vengono specificate le norma da rispettare nelle fasi di partenza ed arrivo. Norme particolari per la pratica e l’attuazione di questo sport possono venir emanate dalle Regioni e Provincie in accordo ai Comuni che insistono sugli specchi d’acqua presi in considerazione per eventualmente limitare questa ed altre attività sportive.
Il D. 20.7.1994, n° 550 all’art. 4 precisa che sono richiedibili aree lacuali per l’installazione di impianti fissi : campi di slalom, trampolini di salto, corridoi di e uscita ed entrata, ecc. e la procedura da seguire. Tenere presente che dette installazioni debbono rispettare quanto stabilito all’art. 4 comma 2) e 3).
Oltre alle dotazioni previste per legge durante la navigazione nelle acque marittime od in quelle interne, viene prescritto per la pratica dello sci nautico che a bordo della unità siano disponibili:
Si rammenta l’utilità di disporre a bordo anche del salvagente anulare con regolare cima già collegata, da tenere, in ogni caso, a portata di mano.
Questa nuova specialità dello sci nautico è entrata nella pratica corrente . Vengono utilizzate unità da diporto attrezzate per sci nautico ma aventi dispositivi particolari per quanto concerne il traino e la creazione di una larga scia. Si utilizzando infatti attrezzature di rimorchio “alte” e unità da diporto zavorrate a poppa per ottenere scie idonee alla pratica di questa specialità. Sono state sinora impiegate attrezzature mobili – aste controventate a prua dell’unità – da innestare sulle normali aste di traino. L’appesantimento delle unità viene ottenuto mediante, in genere, zavorra liquida – acqua – in contenitore posto a poppa che dovrebbero essere solidamente fissato e la cui massa totale non dovrebbe superare quella ammessa per la specifica unità detratte le masse di conduttore, osservatore ed eventuale secondo sciatore. La massa liquida pero è soggetta a spostamenti se il contenitore non è raso, particolarmente in virata : necessitano quindi contenitori idonei In ogni caso è bene che il conduttore tenga conto di questo sbilanciamento, strettamente collegato alla massa liquida che si muove ed al raggio di virata. Attualmente queste attrezzature non sono state assoggettate a controllo e omologazione da parte delle Autorità italiane. Questo in attesa di regolamentazione CE che è in corso di studio. Nuove unità sono state però recentemente immesse sul mercato. Sono dotate di un roll-bar specifico che consente un migliore aggancio, soprattutto in sicurezza, dello sciatore : ma anche queste non sono omologate e riconosciute dalla Autorità preposta. Parimenti dicasi per la zavorratura delle unità, ancorchè ci si avvii ad impiegare carene idonee che non richiedano questo se non in misura limitata. Tutto però è ancora in attesa di disposizioni che verranno emanate in sede CE.
Per ulteriori informazioni visitate il sito Ucina